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Patentino Frigoristi PIF PEF:
Certificazione delle imprese utilizzatrici di Gas Fluorurati

Recependo il Regolamento Europeo n. 842/06, il Consiglio dei Ministri ha approvato il DPR 43 del gennaio 2012 atto a disciplinare e normare il trattamento e l’utilizzo dei gas fluorurati a effetto serra. Scarica QUI il DPR in sintesi

Certificazione per le imprese e gli operatori
La prima e fondamentale novità è l’obbligo della Certificazione per le imprese e gli operatori.
Il Certificato Frigoristi è richiesto a tutti quei soggetti che utilizzano gas refrigeranti e che svolgono attività di installazione, manutenzione, riparazione, recupero o controllo di sistemi di tenuta delle apparecchiature contenenti gas fluorurati (impianti di condizionamento, refrigerazione e pompe di calore), siano essi soggetti fisici o imprese.
La certificazione ha validità di 10 anni per le persone e di 5 anni per le imprese, oltre i quali dovrà essere rinnovata.


Per ottenere la Certificazione è necessario il possesso di strumentazione certificata:

Cercafughe
Gruppi manometrici
Termometri IR / Termocamere
Bilance elettroniche
Multimetri digitali
Pinze amperometriche


Test Srl è in grado di offrire sia la fornitura del kit di strumenti sia il servizio di taratura grazie al suo laboratorio interno e alla partnership con i maggiori centri LAT nazionali.

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Cosa sono i gas fluorurati?
Nel quadro del protocollo di Kyoto l’Unione europea si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra nel periodo 2008-2012 dell’8% rispetto ai livelli del 1990, anno di riferimento.
Il protocollo di Kyoto riguarda i principali gas ad effetto serra: biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O) e tre gruppi di gas fluorurati (i cosiddetti F-gas): idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF6).
Per ridurre le emissioni di tali gas fluorurati allo scopo di conseguire gli obiettivi dell’UE in materia di cambiamenti climatici e adempiere agli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto, il 17 maggio 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (regolamento sugli F-gas).
Tale regolamento, in vigore dal 4 luglio 2007, stabilisce requisiti specifici per le varie fasi dell’intero ciclo di vita dei gas fluorurati, dalla produzione sino a fine vita.
Ne consegue che sono interessati dal regolamento vari soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei gas fluorurati, tra cui produttori, importatori ed esportatori di tali gas, nonché fabbricanti e importatori di taluni prodotti e apparecchiature contenenti F-gas e operatori delle apparecchiature.
Il regolamento è integrato da 10 regolamenti della Commissione (atti di esecuzione) che definiscono gli aspetti tecnici di alcune delle sue disposizioni (cfr. allegato I).

 

(da “Informazioni per operatori di apparecchiature contenenti Gas Fluorurati ad effetto serra” Commissione Europea, 2009)



Come è applicato il Regolamento 842/2006 in Italia?
Il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto Presidenziale 27 gennaio 2012, n. 43  “attuazione del Regolamento (CE) 842/2006 su taluni gas fluorurati a effetto serra”.
Il Dpr, in vigore dal 5 maggio 2012, prevede l’istituzione presso le Camere di Commercio del Registro delle persone e delle imprese certificate, quindi autorizzate a operare su sistemi contenenti gas fluorurati.
 
Per poter operare con i gas fluorurati, devo certificare la mia impresa?
Se la tua impresa si occupa di installazione, manutenzione e riparazione su impianti ed apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, estintori antincendio, nonché commutatori ad alta tensione ed altri apparecchi contenenti gas fluorurati ad effetto serra, sì.

(fonte: “Informazioni per operatori di apparecchiature contenenti Gas Fluorurati ad effetto serra” Commissione Europea, 2009)

Comunque, le Camere di Commercio hanno messo a disposizione uno strumento che attraverso un percorso guidato di domande e risposte, chiarisce la necessità o meno di obbligo di iscrizione al registro (e di conseguente certificazione).

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Sintesi commentata del decreto patentito frigoristi

Tempi di implementazione
1. Accredia (ex-Sincert) organismo unico di accreditamento ha 60 giorni dall’uscita in Gazzetta Ufficiale del decreto per comunicare al Ministero dell’Ambiente gli schemi di accreditamento con cui gli enti di certificazione potranno richiedere l’accreditamento.
2. Min Amb entro 60 giorni li approva.Una volta che l’ente di certificazione ottiene l’accreditamento da Accredia viene designato da Min Amb che entro 60 giorni ne approva il tariffario. Viene istituito presso il Min Amb un registro telematico di tutti gli organismi di certificazione, valutazione, elenco di tutte le persone e imprese certificate. Questo verrà gestito dalle Camere di Commercio CamCom).
Da nostre stime probabilmente i Tecnici del Freddo potranno incominciare a essere esaminati non prima di 3 mesi e molto più probabilmente 6 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Comunque non si potranno iscrivere prima che il registro venga istituito e gestito da rispettivamente MinAmb e CamCom.

Tempi di ottenimento
1. I Tecnici del freddo e le imprese hanno 60 giorni dalla istituzione del registro per iscriversi;
2. I Tecnici del freddo con 2 anni di esperienza possono ottenere di iscriversi per 6 mesi con un certificato provvisorio

Destinatari
Le persone che svolgono sugli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore contenenti gas fluorurati le operazioni di:
• Controllo perdite (da 3 Kg o 6 Kg se ermeticamente sigillati)
• Recupero gas
• Installazione
• Manutenzione e riparazione
Quest’ultime 3 operazioni indipendentemente dalla quantità di refrigerante contenuta all’interno e le imprese dello stesso settore che fanno:
• installazione, manutenzione e riparazione su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore

Contenuti del decreto:
• I tecnici o le imprese che hanno ottenuto certificati rilasciati da altro stato membro possono iscriversi direttamente al registro
presentando copia del certificato accompagnato da una semplice traduzione giurata.
• Condizione necessaria per iscriversi al registro è possedere la certificazione del personale o dell’impresa.
• A partire dalla data di istituzione del registro, chiunque intenda svolgere le attività deve preventivamente iscriversi al registro e le iscrizioni vengono effettuate esclusivamente per via telematica.
• Il personale tecnico frigorista per ottenere la certificazione deve effettuare una prova di esame teorica e pratica come da competenze e requisiti minimi da 303/08 consultabile su www.associazioneATF.org
• L’impresa per ottenere la certificazione deve dimostrare che:
- impiega personale certificato in numero sufficiente per coprire il volume di attività previsto;
- il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.
• Il Refrigerante viene acquistato solo da imprese che sono certificate.
• Validità della certificazione 10 anni.
• Definizione di operatore (cioè quella persona responsabile dell’impianto contenente refrigerante HFC). L’operatore viene considerato
sempre il proprietario dell’impianto qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento dello stesso.
• L’obbligo di certificazione non si applica alle seguenti attività effettuate nel luogo di produzione: fabbricazione e riparazione di apparecchiature fisse.

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