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DECRETO 19 febbraio 2007
 

Criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia

elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in

attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,

n. 387.
 

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE
 

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,

n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla

promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche

rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita', prevede che il

Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la

Conferenza unificata, adotti uno o piu' decreti con i quali sono

definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia

elettrica dalla fonte solare;

Visto l'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo

29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che per l'elettricita' prodotta

mediante conversione fotovoltaica della fonte solare i criteri per

l'incentivazione prevedono una specifica tariffa incentivante, di

importo decrescente e di durata tali da garantire una equa

remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio

2005 e 6 febbraio 2006 (nel seguito: i decreti interministeriali

28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006), con i quali e' stata data prima

attuazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, lettera d), del

decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante

disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della

Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al

Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di

funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri

e dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive

modificazioni e integrazioni, recante attuazione della direttiva

2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e

successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra

l'altro, che non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica

prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non

superiore a 20 kW;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996

come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri 3 settembre 1999, il quale dispone che per talune

tipologie di progetti che non ricadono in aree naturali protette, tra

le quali gli impianti industriali non termici per la produzione di

energia, vapore ed acqua calda, l'autorita' competente verifica se le

caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della

procedura di valutazione d'impatto ambientale;

Visto l'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il

quale individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico

soggette alle disposizioni di cui al titolo I della parte terza dello

stesso decreto legislativo;

Considerato che i primi risultati dell'attuazione dei decreti

interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 hanno evidenziato

una notevole complessita' gestionale del meccanismo nonche' un

eccessivo squilibrio a favore della realizzazione di grandi impianti

installati a terra;

Considerato che gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati

anche disponendo i relativi moduli sugli edifici;

Considerato che gli impianti fotovoltaici con moduli collocati

secondo criteri di integrazione architettonica o funzionale su

elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri

di edifici, fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e

destinazione, non ricadenti in aree naturali protette non sono

assoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale in

ragione dei predetti criteri di integrazione;

Ritenuto di dover introdurre correttivi al meccanismo introducendo

un sistema di accesso agli incentivi semplificato, stabile e

duraturo;

Ritenuto opportuno chiarire che, in forza dell'art. 52 del citato

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive

modificazioni e integrazioni, gli impianti fotovoltaici di potenza

non superiore a 20 kW sono da considerare impianti non industriali, e

dunque non assoggettabili alla procedura di valutazione d'impatto

ambientale, qualora non ricadenti in aree naturali protette;

Ritenuto di dover orientare il processo di diffusione del

fotovoltaico verso applicazioni piu' promettenti, in termini di

potenziale di diffusione e connesso sviluppo tecnologico, e che

consentano minor utilizzo del territorio, privilegiando

l'incentivazione di impianti fotovoltaici i cui moduli sono

posizionati o integrati nelle superfici esterne degli involucri degli

edifici e negli elementi di arredo urbano e viario, tenendo tuttavia

conto anche dei maggiori costi degli impianti di piccola potenza,

nonche' di alcune applicazioni specifiche;

Ritenuto che il fotovoltaico sia da sostenere prioritariamente in

abbinamento all'uso efficiente dell'energia, in particolare con

modalita' organicamente raccordate con le disposizioni in materia di

efficienza energetica degli edifici;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta

del 15 febbraio 2007;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

Finalita'

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' per

incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari

fotovoltaici, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo

29 dicembre 2003, n. 387.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto

fotovoltaico) e' un impianto di produzione di energia elettrica

mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite

l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un insieme

di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati anche moduli, uno o

piu' gruppi di conversione della corrente continua in corrente

alternata e altri componenti elettrici minori;

b1) impianto fotovoltaico non integrato e' l'impianto con moduli

ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalita' diverse

dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo

urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici,

di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e

destinazione;

b2) impianto fotovoltaico parzialmente integrato e' l'impianto i

cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in

allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne

degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di

qualsiasi funzione e destinazione;

b3) impianto fotovoltaico con integrazione architettonica e'

l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le

tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e

viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati,

strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

c) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa)

dell'impianto fotovoltaico e' la potenza elettrica dell'impianto,

determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o

di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte

del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come

definite alla lettera d);

d) condizioni nominali sono le condizioni di prova dei moduli

fotovoltaici nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli

stessi, secondo un protocollo definito dalle norme CEI EN 60904-1 di

cui all'allegato 1;

e) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico e'

l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione

della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso

l'eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle

utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete

elettrica;

f) punto di connessione e' il punto della rete elettrica, di

competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico

viene collegato alla rete elettrica;

g) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico e' la

prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le

seguenti condizioni:

g1) l'impianto e' collegato in parallelo con il sistema

elettrico;

g2) risultano installati tutti i contatori necessari per la

contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la

rete;

g3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione

dell'energia elettrica;

g4) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi

alla regolazione dell'accesso alle reti;

h) soggetto responsabile e' il soggetto responsabile

dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto, nel rispetto delle

disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe

incentivanti;

i) soggetto attuatore e' il Gestore dei servizi elettrici - GSE

S.p.a., gia' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio

2004;

j) potenziamento e' l'intervento tecnologico eseguito su un

impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un

incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di

moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non

inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva

dell'impianto medesimo, come definita alla lettera k);

k) produzione aggiuntiva di un impianto e' l'aumento, ottenuto a

seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia

elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera e), rispetto alla

produzione annua media prima dell'intervento, come definita alla

lettera l); per i soli interventi di potenziamento su impianti non

muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione

aggiuntiva e' pari all'energia elettrica prodotta dall'impianto a

seguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il

rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto, ottenuto

a seguito dell'intervento di potenziamento, e la potenza nominale

complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;

l) produzione annua media di un impianto e' la media aritmetica,

espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente

prodotta, di cui alla lettera e), negli ultimi due anni solari, al

netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le

ordinarie esigenze manutentive;

m) rifacimento totale e' l'intervento impiantistico-tecnologico

eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che

comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i

moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente

continua in corrente alternata;

n) piccola rete isolata e' una rete elettrica cosi' come definita

dall'art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,

e successive modificazioni e integrazioni;

r) servizio di scambio sul posto e' il servizio di cui all'art. 6

del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come disciplinato

dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas

10 febbraio 2006, n. 28/06, ed eventuali successivi aggiornamenti.

2. Valgono inoltre le definizioni riportate all'art. 2 del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, nonche' le

definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre

2003, n. 387.

Art. 3.

Requisiti dei soggetti che possono beneficiare

delle tariffe incentivanti

1. Possono beneficiare delle tariffe di cui all'art. 6 e del premio

di cui all'art. 7:

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) i soggetti pubblici;

d) i condomini di unita' abitative e/o di edifici.

Art. 4.

Requisiti dei componenti e degli impianti ai fini

dell'accesso alle tariffe incentivanti

1. Nei limiti stabiliti all'art. 13, l'accesso alle tariffe

incentivanti di cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7 e'

consentito a condizione che gli impianti fotovoltaici rispettino i

requisiti di cui ai successivi commi e sempreche' i medesimi impianti

non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai

decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.

2. La potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore a 1

kW.

3. Gli impianti fotovoltaici devono essere entrati in esercizio in

data successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento di

cui all'art. 10, comma 1, a seguito di interventi di nuova

costruzione, rifacimento totale o potenziamento. Gli impianti entrati

in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe

incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a

seguito dell'intervento di potenziamento, e non possono accedere al

premio di cui all'art. 7.

4. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere

conformi alle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e devono

essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non

gia' impiegati in altri impianti.

5. Gli impianti fotovoltaici devono ricadere tra le tipologie di

cui all'art. 2, comma 1, lettere b1), b2) e b3).

6. Gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla rete

elettrica o a piccole reti isolate. Ogni singolo impianto

fotovoltaico dovra' essere caratterizzato da un unico punto di

connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti

fotovoltaici.

7. Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal presente

decreto anche gli impianti entrati in esercizio nel periodo

intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore

del provvedimento di cui all'art. 10, comma 1, sempreche' realizzati

nel rispetto delle disposizioni dei decreti interministeriali

28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e sempreche' tali impianti non

beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi

decreti interministeriali. Ai predetti impianti compete, in relazione

alla potenza nominale dei medesimi, la tariffa prevista dall'art. 6,

relativa agli impianti che entrano in esercizio nel 2007.

8. Per gli impianti di cui al comma 7, la richiesta di concessione

della pertinente tariffa incentivante deve essere inoltrata entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di

cui all'art. 10, comma 1, a pena la decadenza del diritto alle

tariffe incentivanti. La richiesta e' corredata della documentazione

finale di entrata in esercizio elencata nell'allegato 4, con le

seguenti varianti al punto 5 del medesimo allegato:

a) il testo del punto c) e' sostituito dal seguente: «conformita'

dell'impianto alle disposizioni dell'art. 4 del decreto

interministeriale 28 luglio 2005, come modificato dal decreto

interministeriale 6 febbraio 2006»;

b) il testo del punto g) e' sostituito dal seguente:

«g1) di non incorrere in condizioni che, ai sensi del decreto

interministeriale 28 luglio 2005, art. 10, commi da 2 a 5, comportano

la non applicabilita' o la non compatibilita' con le tariffe di cui

all'art. 6;

g2) di beneficiare [o non beneficiare] della detrazione fiscale

richiamata all'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

ivi incluse proroghe e modificazioni della medesima detrazione, il

cui beneficio comporta una riduzione del 30% delle tariffe

incentivanti riconosciute».

9. Con successivo decreto sono determinati i criteri per

l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante

conversione fotovoltaica della fonte solare in impianti non collegati

alla rete elettrica o a piccole reti isolate.

Art. 5.

Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti

1. Il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico e

accedere alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 inoltra al

gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e richiede al

medesimo gestore la connessione alla rete ai sensi dell'art. 9,

comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quanto

previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.

387. Nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e

non superiore a 20 kW, il soggetto precisa se intende avvalersi o

meno del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica

prodotta.

2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le

modalita' e le tempistiche secondo le quali il gestore di rete

comunica il punto di consegna ed esegue la connessione dell'impianto

alla rete elettrica, prevedendo penali nel caso di mancato rispetto e

definendo le modalita' con le quali tali condizioni si applicano

anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe

incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e

6 febbraio 2006. Nelle more di tali provvedimenti valgono, per quanto

applicabili, le norme vigenti.

3. A impianto ultimato, il soggetto che ha realizzato l'impianto

trasmette al gestore di rete comunicazione di ultimazione dei lavori.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio

dell'impianto il soggetto responsabile e' tenuto a far pervenire al

soggetto attuatore richiesta di concessione della pertinente tariffa

incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in

esercizio elencata nell'allegato 4, fatte salve integrazioni definite

nel provvedimento di cui all'art. 10, comma 1. Il mancato rispetto

dei termini di cui al presente comma comporta la non ammissibilita'

alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6.

5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta

di cui al comma 4, completa di tutta la documentazione ivi

richiamata, il soggetto attuatore, verificato il rispetto delle

disposizioni del presente decreto e tenuto conto di quanto previsto

all'art. 6, comunica al soggetto responsabile la tariffa

riconosciuta.

6. Le modalita' di erogazione della tariffa di cui all'art. 6 e del

premio di cui all'art. 7 sono fissate nel provvedimento di cui

all'art. 10, comma 1.

7. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo

29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di

impianti fotovoltaici per i quali non e' necessaria alcuna

autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o

regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione

dell'impianto, non si da' luogo al procedimento unico di cui all'art.

12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.

387, ed e' sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di

inizio attivita'. Qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo

provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione del

predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui

all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le

predette previsioni si applicano anche agli impianti che hanno

acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti

interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.

8. Gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b2) e b3),

nonche', ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre

1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20

kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non

sono soggetti alla verifica ambientale di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed

integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

3 settembre 1999, sempreche' non ubicati in aree protette.

9. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo

29 dicembre 2003, n. 387, anche gli impianti fotovoltaici possono

essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani

urbanistici senza la necessita' di effettuare la variazione di

destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti

fotovoltaici.

10. Il soggetto attuatore predispone una piattaforma informatica

per le comunicazioni tra i soggetti responsabili e lo stesso soggetto

attuatore, anche relative al premio di cui all'art. 7.

Art. 6.

Tariffe incentivanti e periodo di diritto

1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici,

realizzati in conformita' al presente decreto ed entrati in esercizio

nel periodo intercorrente tra la data di emanazione del provvedimento

di cui all'art. 10, comma 1, e il 31 dicembre 2008, ha diritto a una

tariffa incentivante che, in relazione alla potenza nominale e alla

tipologia dell'impianto, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b1), b2)

e b3), assume il valore di cui alla successiva tabella (valori in

euro/kWh prodotto dall'impianto fotovoltaico). La tariffa individuata

sulla base della medesima tabella e' riconosciuta per un periodo di

venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio

dell'impianto ed e' costante in moneta corrente in tutto il periodo

di venti anni.

=====================================================================

| | 1 | 2 | 3

=====================================================================

| Potenza |Impianti di cui |Impianti di cui |Impianti di cui

| nominale | all'art. 2, | all'art. 2, | all'art. 2,

|dell'impianto P|comma 1, lettera|comma 1, lettera|comma 1, lettera

| (kW) | b1) | b2) | b3)

---------------------------------------------------------------------

| 1 minore o | | |

| uguale a | | |

| P minore o | | |

A)| uguale a 3 | 0,40 | 0,44 | 0,49

---------------------------------------------------------------------

| 3 < P minore| | |

B)| o uguale a 20 | 0,38 | 0,42 | 0,46

---------------------------------------------------------------------

C)| P > 20 | 0,36 | 0,40 | 0,44

2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici,

realizzati in conformita' al presente decreto ed entrati in esercizio

in ciascuno degli anni del periodo intercorrente tra il 1° gennaio

2009 e il 31 dicembre 2010, ha diritto, in relazione alla potenza

nominale e alla tipologia dell'impianto, alla tariffa incentivante di

cui al comma 1, decurtata del 2% per ciascuno degli anni di

calendario successivi al 2008 con arrotondamento commerciale alla

terza cifra decimale, fermo restando il periodo di venti anni. Il

valore della tariffa e' costante in moneta corrente nel predetto

periodo di venti anni.

3. Con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanare con

cadenza biennale a decorrere dal 2009, sono ridefinite le tariffe

incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio negli anni

successivi al 2010, tenendo conto dell'andamento dei prezzi dei

prodotti energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici,

nonche' dei risultati delle attivita' di cui agli articoli 14 e 15.

In assenza dei predetti decreti continuano ad applicarsi, per gli

anni successivi al 2010, le tariffe fissate dal presente decreto per

gli impianti che entrano in esercizio nell'anno 2010.

4. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate del 5% con

arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale nei seguenti

casi:

a) per impianti fotovoltaici ricadenti nelle righe B) e C),

colonna 1, della tabella riportata al comma 1, i cui soggetti

responsabili impiegano l'energia prodotta dall'impianto con modalita'

che consentano ai medesimi soggetti di acquisire, con riferimento al

solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui

all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e

successive modificazioni e integrazioni;

b) per gli impianti il cui soggetto responsabile e' una scuola

pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura

sanitaria pubblica;

c) per gli impianti integrati, ai sensi dell'art. 2, comma 1,

lettera b3), in superfici esterne degli involucri di edifici,

fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in

sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;

d) per gli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali

con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti sulla base

dell'ultimo censimento Istat.

5. Il diritto all'incremento di cui a una delle lettere a), b), c)

e d) del comma 4 non e' cumulabile con gli incrementi delle altre

lettere dello stesso comma 4.

6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale

in materia di produzione di energia elettrica.

Art. 7.

Premio per impianti fotovoltaici

abbinati ad un uso efficiente dell'energia

1. Gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti

ai sensi del presente decreto, operanti in regime di scambio sul

posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate

all'interno o comunque asservite a unita' immobiliari o edifici, come

definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto

2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni, possono

beneficiare di un premio aggiuntivo con le modalita' e alle

condizioni di cui ai successivi commi.

2. Il diritto al premio di cui al comma 1 ricorre qualora il

soggetto responsabile si doti di un attestato di certificazione

energetica relativo all'edificio o unita' immobiliare, di cui al

decreto legislativo citato al comma 1, comprendente anche

l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni

energetiche dell'edificio o dell'unita' immobiliare, e,

successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto

fotovoltaico, effettui interventi tra quelli individuati nella

medesima certificazione energetica che conseguano, al netto dei

miglioramenti conseguenti alla installazione dell'impianto

fotovoltaico, una riduzione di almeno il 10% dell'indice di

prestazione energetica dell'edificio o unita' immobiliare rispetto al

medesimo indice come individuato nella certificazione energetica.

Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per

la certificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 6,

comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive

modificazioni e integrazioni, l'attestato di certificazione

energetica e' sostituito dall'attestato di qualificazione energetica

di cui al medesimo decreto legislativo.

3. L'avvenuta esecuzione degli interventi e l'ottenimento della

riduzione del fabbisogno di energia di cui al comma 2 sono dimostrati

mediante produzione di nuova certificazione energetica dell'edificio

o unita' immobiliare, con le stesse modalita' di cui al comma 2.

4. A seguito dell'esecuzione degli interventi, il soggetto

responsabile trasmette al soggetto attuatore le certificazioni

energetiche dell'edificio o unita' immobiliare, di cui ai commi 2 e

3, chiedendo il riconoscimento del premio.

5. Il premio e' riconosciuto a decorrere dall'anno solare

successivo alla data di ricevimento della domanda di cui al comma 4,

e consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa

riconosciuta, di cui all'art. 6, in misura pari alla meta' della

percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e

dimostrata come previsto al comma 3, con arrotondamento commerciale

alla terza cifra decimale. La maggiorazione predetta non puo' in ogni

caso eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla

data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. La tariffa

incentivante maggiorata e' riconosciuta per l'intero periodo residuo

di diritto alla tariffa incentivante.

6. L'esecuzione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di

almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o

unita' immobiliare rispetto al medesimo indice antecedente ai nuovi

interventi rinnovano il diritto al premio, con le medesime modalita'

di cui ai commi precedenti, fermo restando il limite massimo del 30%

di cui al comma 5.

7. La cessione congiunta dell'edificio o unita' immobiliare e

dell'impianto fotovoltaico che ha diritto al premio di cui al

presente articolo comporta la contestuale cessione del diritto alla

tariffa incentivante e al premio per il residuo periodo di diritto.

8. Il premio di cui al comma 1 compete altresi', nella misura del

30% di cui al comma 5, agli impianti operanti in regime di scambio

sul posto, destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze

ubicate all'interno o comunque asservite a unita' immobiliari o

edifici, come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo

19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni,

qualora le predette unita' immobiliari o edifici siano stati

completati successivamente alla data di entrata in vigore del

presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione,

un indice di prestazione energetica dell'edificio o unita'

immobiliare inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati

nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo

19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.

Ritiro e valorizzazione dell'energia elettrica

prodotta dagli impianti fotovoltaici

1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza

nominale non superiore a 20 kW puo' beneficiare della disciplina

dello scambio sul posto. Tale disciplina continua ad applicarsi dopo

il termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante di cui

all'art. 6.

2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che non

beneficiano della disciplina dello scambio sul posto, qualora immessa

nella rete elettrica, e' ritirata con le modalita' e alle condizioni

fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi

dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.

387, ovvero ceduta sul mercato.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono aggiuntivi alle tariffe di

cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7.

Art. 9.

Condizioni per la cumulabilita' di incentivi

1. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui

all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti

fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi

incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o

comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con

capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo

dell'investimento. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il

premio di cui all'art. 7 sono applicabili all'elettricita' prodotta

da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati

concessi incentivi pubblici di natura locale, regionale o comunitaria

in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione

anticipata, nel solo caso in cui il soggetto responsabile

dell'edificio sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine

e grado o una struttura sanitaria pubblica.

2. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui

all'art. 7 non sono cumulabili con:

a) i certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o),

del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

b) i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni

attuative dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79, e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo

23 maggio 2000, n. 164.

3. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui

all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti

fotovoltaici realizzati ai fini del rispetto di obblighi discendenti

dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive

modificazioni e integrazioni, o dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,

entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010.

4. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui

all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti

fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la

detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della legge

27 dicembre 2002, n. 289, anche nel caso di proroghe e modificazioni

della medesima detrazione.

5. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta

sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare

per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del

Ministro delle finanze 29 dicembre 1999.

6. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le tariffe incentivanti erogate

ai sensi del presente decreto, ivi inclusi il premio di cui all'art.

7 e i benefici di cui all'art. 8, sono finalizzate a garantire una

equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio degli

impianti fotovoltaici.

Art. 10.

Modalita' per l'erogazione dell'incentivazione

1. Con provvedimento emanato entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia

elettrica e il gas aggiorna i provvedimenti emanati in attuazione dei

decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, al fine

di stabilire le modalita', i tempi e le condizioni per l'erogazione

delle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e del premio di cui

all'art. 7, nonche' per la verifica del rispetto delle disposizioni

del presente decreto, con particolare riferimento a quanto previsto

agli articoli 5 e 11.

2. Con propri provvedimenti l'Autorita' per l'energia elettrica e

il gas determina le modalita' con le quali le risorse per

l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e del

premio di cui all'art. 7, nonche' per la gestione delle attivita'

previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della

componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

Art. 11.

Verifiche e controlli

1. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, false

dichiarazioni inerenti le disposizioni del presente decreto

comportano la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante

sull'intera produzione e per l'intero periodo di diritto alla stessa

tariffa incentivante, nonche' la decadenza dal diritto al premio di

cui all'art. 7. Il soggetto attuatore definisce e attua modalita' per

il controllo, anche mediante verifiche sugli impianti, di quanto

dichiarato dai soggetti responsabili.

Art. 12.

Obiettivo di potenza nominale da installare

1. L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata

da installare e' stabilito in 3000 MW entro il 2016.

Art. 13.

Limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli

impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti

1. Il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti

gli impianti che, ai sensi del presente decreto, possono ottenere le

tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7

e' stabilito in 1200 MW, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. In aggiunta agli impianti che concorrono al raggiungimento della

potenza elettrica cumulativa di cui al comma 1, hanno diritto alle

tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7

tutti gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici mesi

dalla data, comunicata dal soggetto attuatore sul proprio sito

internet, nella quale verra' raggiunto il limite di potenza di 1200

MW di cui al comma 1. Il predetto termine di quattordici mesi e'

elevato a ventiquattro mesi per i soli impianti i cui soggetti

responsabili sono soggetti pubblici.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito internet e

aggiorna con continuita' la potenza cumulata degli impianti entrati

in esercizio nell'ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005

e 6 febbraio 2006 e, separatamente, la potenza cumulata degli

impianti entrati in esercizio nell'ambito del presente decreto.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, da adottarsi entro i sei mesi successivi alla data di

raggiungimento del limite di cui al comma 1, sono determinate le

misure per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 12.

Art. 14.

Monitoraggio della diffusione, divulgazione

dei risultati e attivita' di informazione

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il soggetto attuatore

trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni

e province autonome, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e

all'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo

29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto relativo all'attivita' eseguita

e ai risultati conseguiti a seguito dell'attuazione dei decreti

interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e del presente

decreto.

2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio

2005 e 6 febbraio 2006 e al presente decreto, il rapporto di cui al

comma 1 fornisce, per ciascuna regione e provincia autonoma e per

ciascuna tipologia di impianto, l'ubicazione degli impianti

fotovoltaici, la potenza annualmente entrata in esercizio, la

relativa produzione energetica, i valori delle tariffe incentivanti

erogate, l'entita' cumulata delle tariffe incentivanti erogate in

ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile.

3. Qualora, entro i trenta giorni successivi alla data di

trasmissione, il soggetto attuatore non riceva osservazioni del

Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, il rapporto di cui al comma 1

e' reso pubblico.

4. Il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito una raccolta

fotografica esemplificativa degli impianti fotovoltaici entrati in

esercizio, avvalendosi delle foto trasmesse ai sensi dell'art. 5,

comma 4.

5. Anche ai fini di quanto previsto all'art. 15, il soggetto

attuatore e l'ENEA organizzano, su un campione significativo di

impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo

da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di

rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento. Il medesimo

soggetto attuatore, attraverso uno specifico protocollo d'intesa con

il Ministero della pubblica istruzione, con l'ANCI, con l'UPI e con

l'UNCEM, organizza un sistema tecnico-operativo al fine di

facilitare, per gli istituti scolastici interessati, l'avvio delle

procedure per la richiesta delle tariffe incentivanti secondo le

modalita' previste all'art. 5.

6. Il soggetto attuatore promuove azioni informative finalizzate a

favorire la corretta conoscenza del meccanismo di incentivazione e

delle relative modalita' e condizioni di accesso, di cui al presente

decreto, rivolte anche ai soggetti pubblici, anche congiuntamente al

protocollo di intesa di cui al comma 5, e ai soggetti che possono

finanziare gli impianti.

Art. 15.

Monitoraggio tecnologico e promozione

dello sviluppo delle tecnologie

1. L'ENEA, coordinandosi con il soggetto attuatore, effettua un

monitoraggio tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle

tecnologie impiegate per la realizzazione degli impianti fotovoltaici

realizzati nell'ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e

6 febbraio 2006 e nell'ambito del presente decreto, segnalando le

esigenze di innovazione tecnologica. Un rapporto annuale in merito,

comprendente anche l'analisi degli indici di prestazione degli

impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e

del gruppo di conversione della corrente continua in corrente

alternata e per tipologia degli impianti medesimi e' trasmesso, entro

il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero dello sviluppo economico e

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per la

conversione fotovoltaica che permettano anche l'aumento

dell'efficienza di conversione dei componenti e degli impianti, anche

sulla base delle attivita' di cui al comma 1 e all'art. 14, il

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con

la Conferenza unificata, adotta gli atti necessari per promuovere lo

sviluppo delle predette tecnologie e delle imprese, nel limite di una

potenza nominale di 100 MW, aggiuntiva rispetto alla potenza di cui

all'art. 13, commi 1 e 2.

Art. 16.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e

6 febbraio 2006 si continuano ad applicare esclusivamente agli

impianti fotovoltaici che hanno gia' acquisito, entro il 2006, il

diritto alle tariffe incentivanti stabilite dai medesimi decreti. A

tali fini, in entrambi i commi 2 e 3 dell'art. 2 del decreto

interministeriale 6 febbraio 2006 le parole «per ciascuno degli anni

dal 2006 al 2012 inclusi» sono cosi' sostituite: «fino al 2006

incluso».

2. I soggetti che hanno acquisito il diritto alle tariffe

incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e

6 febbraio 2006 devono far pervenire al soggetto attuatore le

comunicazioni di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio

entro novanta giorni dalle rispettive scadenze previste dall'art. 8

del decreto interministeriale 28 luglio 2005. Qualora le date di

inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio siano antecedenti

alla data di entrata in vigore del presente decreto e non siano gia'

state comunicate, il predetto termine di novanta giorni decorre dalla

data di entrata in vigore del presente decreto.

3. In caso di decadenza o di rinuncia al diritto da parte di

soggetti che sono stati ammessi a beneficiare delle tariffe

incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005

e 6 febbraio 2006 non si da' luogo, a decorrere dalla data di entrata

in vigore del presente provvedimento, a scorrimento dei relativi

elenchi o graduatorie.

4. La potenza resa disponibile a seguito della decadenza del

diritto alle tariffe incentivanti di cui ai decreti interministeriali

28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, o a seguito della mancata

realizzazione degli impianti, e' da considerarsi compresa nel limite

di cui al precedente art. 13, comma 1.

5. I termini fissati per l'inizio dei lavori e per la conclusione

dei lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici ammessi alle

tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio

2005 e 6 febbraio 2006, possono essere posticipati, su richiesta del

soggetto responsabile al soggetto attuatore, per un periodo di tempo

non superiore a sei mesi, esclusivamente in caso di comprovato

ritardo nel rilascio delle necessarie autorizzazioni alla costruzione

e all'esercizio dell'impianto, non imputabile al soggetto

responsabile.

6. Fermo restando quanto disposto all'art. 4, comma 7, i soggetti

che hanno presentato domande di accesso alle tariffe incentivanti

introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio

2006 e che non sono stati ammessi a beneficiare delle medesime

tariffe a causa dell'esaurimento della potenza limite annuale

disponibile, non hanno alcuna priorita' ai fini dell'accesso alle

tariffe incentivanti di cui al presente decreto. Tali soggetti,

possono accedere alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto

nel rispetto delle relative disposizioni.

7. Il presente decreto entra in vigore