GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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DECRETO 19 febbraio 2007
Criteri e modalita' per incentivare la
produzione di energia
elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare, in
attuazione dell'articolo 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto l'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, recante attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita',
prevede che il
Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con la
Conferenza unificata, adotti uno o piu'
decreti con i quali sono
definiti i criteri per l'incentivazione
della produzione di energia
elettrica dalla fonte solare;
Visto l'art. 7, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che
per l'elettricita' prodotta
mediante conversione fotovoltaica della
fonte solare i criteri per
l'incentivazione prevedono una specifica
tariffa incentivante, di
importo decrescente e di durata tali da
garantire una equa
remunerazione dei costi di investimento
e di esercizio;
Visti i decreti del Ministro delle
attivita' produttive di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 28 luglio
2005 e 6 febbraio 2006 (nel seguito: i
decreti interministeriali
28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006), con i
quali e' stata data prima
attuazione a quanto disposto dall'art.
7, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233,
di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, recante
disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri. Delega al
Governo per il coordinamento delle
disposizioni in materia di
funzioni e organizzazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri;
Visto il decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e successive
modificazioni e integrazioni, recante
attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia;
Visto l'art. 52 del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni e integrazioni,
il quale dispone, tra
l'altro, che non e' sottoposta ad
imposta l'energia elettrica
prodotta con impianti azionati da fonti
rinnovabili con potenza non
superiore a 20 kW;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1996
come modificato ed integrato dal decreto
del Presidente del Consiglio
dei Ministri 3 settembre 1999, il quale
dispone che per talune
tipologie di progetti che non ricadono
in aree naturali protette, tra
le quali gli impianti industriali non
termici per la produzione di
energia, vapore ed acqua calda, l'autorita'
competente verifica se le
caratteristiche del progetto richiedono
lo svolgimento della
procedura di valutazione d'impatto
ambientale;
Visto l'art. 136 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, il
quale individua gli immobili e le aree
di notevole interesse pubblico
soggette alle disposizioni di cui al
titolo I della parte terza dello
stesso decreto legislativo;
Considerato che i primi risultati
dell'attuazione dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6
febbraio 2006 hanno evidenziato
una notevole complessita' gestionale del
meccanismo nonche' un
eccessivo squilibrio a favore della
realizzazione di grandi impianti
installati a terra;
Considerato che gli impianti
fotovoltaici possono essere realizzati
anche disponendo i relativi moduli sugli
edifici;
Considerato che gli impianti
fotovoltaici con moduli collocati
secondo criteri di integrazione
architettonica o funzionale su
elementi di arredo urbano e viario,
superfici esterne degli involucri
di edifici, fabbricati e strutture
edilizie di qualsiasi funzione e
destinazione, non ricadenti in aree
naturali protette non sono
assoggettati a procedura di valutazione
d'impatto ambientale in
ragione dei predetti criteri di
integrazione;
Ritenuto di dover introdurre correttivi
al meccanismo introducendo
un sistema di accesso agli incentivi
semplificato, stabile e
duraturo;
Ritenuto opportuno chiarire che, in
forza dell'art. 52 del citato
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive
modificazioni e integrazioni, gli
impianti fotovoltaici di potenza
non superiore a 20 kW sono da
considerare impianti non industriali, e
dunque non assoggettabili alla procedura
di valutazione d'impatto
ambientale, qualora non ricadenti in
aree naturali protette;
Ritenuto di dover orientare il processo
di diffusione del
fotovoltaico verso applicazioni piu'
promettenti, in termini di
potenziale di diffusione e connesso
sviluppo tecnologico, e che
consentano minor utilizzo del
territorio, privilegiando
l'incentivazione di impianti
fotovoltaici i cui moduli sono
posizionati o integrati nelle superfici
esterne degli involucri degli
edifici e negli elementi di arredo
urbano e viario, tenendo tuttavia
conto anche dei maggiori costi degli
impianti di piccola potenza,
nonche' di alcune applicazioni
specifiche;
Ritenuto che il fotovoltaico sia da
sostenere prioritariamente in
abbinamento all'uso efficiente
dell'energia, in particolare con
modalita' organicamente raccordate con
le disposizioni in materia di
efficienza energetica degli edifici;
Acquisita l'intesa della Conferenza
unificata, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sancita nella seduta
del 15 febbraio 2007;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce i
criteri e le modalita' per
incentivare la produzione di energia
elettrica da impianti solari
fotovoltaici, in attuazione dell'art. 7
del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono
le seguenti definizioni:
a) impianto o sistema solare
fotovoltaico (o impianto
fotovoltaico) e' un impianto di
produzione di energia elettrica
mediante conversione diretta della
radiazione solare, tramite
l'effetto fotovoltaico; esso e' composto
principalmente da un insieme
di moduli fotovoltaici, nel seguito
denominati anche moduli, uno o
piu' gruppi di conversione della
corrente continua in corrente
alternata e altri componenti elettrici
minori;
b1) impianto fotovoltaico non integrato
e' l'impianto con moduli
ubicati al suolo, ovvero con moduli
collocati, con modalita' diverse
dalle tipologie di cui agli allegati 2 e
3, sugli elementi di arredo
urbano e viario, sulle superfici esterne
degli involucri di edifici,
di fabbricati e strutture edilizie di
qualsiasi funzione e
destinazione;
b2) impianto fotovoltaico parzialmente
integrato e' l'impianto i
cui moduli sono posizionati, secondo le
tipologie elencate in
allegato 2, su elementi di arredo urbano
e viario, superfici esterne
degli involucri di edifici, fabbricati,
strutture edilizie di
qualsiasi funzione e destinazione;
b3) impianto fotovoltaico con
integrazione architettonica e'
l'impianto fotovoltaico i cui moduli
sono integrati, secondo le
tipologie elencate in allegato 3, in
elementi di arredo urbano e
viario, superfici esterne degli
involucri di edifici, fabbricati,
strutture edilizie di qualsiasi funzione
e destinazione;
c) potenza nominale (o massima, o di
picco, o di targa)
dell'impianto fotovoltaico e' la potenza
elettrica dell'impianto,
determinata dalla somma delle singole
potenze nominali (o massime, o
di picco, o di targa) di ciascun modulo
fotovoltaico facente parte
del medesimo impianto, misurate alle
condizioni nominali, come
definite alla lettera d);
d) condizioni nominali sono le
condizioni di prova dei moduli
fotovoltaici nelle quali sono rilevate
le prestazioni dei moduli
stessi, secondo un protocollo definito
dalle norme CEI EN 60904-1 di
cui all'allegato 1;
e) energia elettrica prodotta da un
impianto fotovoltaico e'
l'energia elettrica misurata all'uscita
del gruppo di conversione
della corrente continua in corrente
alternata, ivi incluso
l'eventuale trasformatore, prima che
essa sia resa disponibile alle
utenze elettriche del soggetto
responsabile e/o immessa nella rete
elettrica;
f) punto di connessione e' il punto
della rete elettrica, di
competenza del gestore di rete, nel
quale l'impianto fotovoltaico
viene collegato alla rete elettrica;
g) data di entrata in esercizio di un
impianto fotovoltaico e' la
prima data utile a decorrere dalla quale
sono verificate tutte le
seguenti condizioni:
g1) l'impianto e' collegato in parallelo
con il sistema
elettrico;
g2) risultano installati tutti i
contatori necessari per la
contabilizzazione dell'energia prodotta
e scambiata o ceduta con la
rete;
g3) risultano attivi i relativi
contratti di scambio o cessione
dell'energia elettrica;
g4) risultano assolti tutti gli
eventuali obblighi relativi
alla regolazione dell'accesso alle reti;
h) soggetto responsabile e' il soggetto
responsabile
dell'esercizio dell'impianto e che ha
diritto, nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto, a
richiedere e ottenere le tariffe
incentivanti;
i) soggetto attuatore e' il Gestore dei
servizi elettrici - GSE
S.p.a., gia' Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a., di
cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 maggio
2004;
j) potenziamento e' l'intervento
tecnologico eseguito su un
impianto entrato in esercizio da almeno
due anni, consistente in un
incremento della potenza nominale
dell'impianto, mediante aggiunta di
moduli fotovoltaici la cui potenza
nominale complessiva sia non
inferiore a 1 kW, in modo da consentire
una produzione aggiuntiva
dell'impianto medesimo, come definita
alla lettera k);
k) produzione aggiuntiva di un impianto
e' l'aumento, ottenuto a
seguito di un potenziamento ed espresso
in kWh, dell'energia
elettrica prodotta annualmente, di cui
alla lettera e), rispetto alla
produzione annua media prima
dell'intervento, come definita alla
lettera l); per i soli interventi di
potenziamento su impianti non
muniti del gruppo di misura dell'energia
prodotta, la produzione
aggiuntiva e' pari all'energia elettrica
prodotta dall'impianto a
seguito dell'intervento di
potenziamento, moltiplicata per il
rapporto tra l'incremento di potenza
nominale dell'impianto, ottenuto
a seguito dell'intervento di
potenziamento, e la potenza nominale
complessiva dell'impianto a seguito
dell'intervento di potenziamento;
l) produzione annua media di un impianto
e' la media aritmetica,
espressa in kWh, dei valori dell'energia
elettrica effettivamente
prodotta, di cui alla lettera e), negli
ultimi due anni solari, al
netto di eventuali periodi di fermata
dell'impianto eccedenti le
ordinarie esigenze manutentive;
m) rifacimento totale e' l'intervento
impiantistico-tecnologico
eseguito su un impianto entrato in
esercizio da almeno venti anni che
comporta la sostituzione con componenti
nuovi almeno di tutti i
moduli fotovoltaici e del gruppo di
conversione della corrente
continua in corrente alternata;
n) piccola rete isolata e' una rete
elettrica cosi' come definita
dall'art. 2, comma 17, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
e successive modificazioni e
integrazioni;
r) servizio di scambio sul posto e' il
servizio di cui all'art. 6
del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, come disciplinato
dalla deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas
10 febbraio 2006, n. 28/06, ed eventuali
successivi aggiornamenti.
2. Valgono inoltre le definizioni
riportate all'art. 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
escluso il comma 15, nonche' le
definizioni riportate all'art. 2 del
decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387.
Art. 3.
Requisiti dei soggetti che possono
beneficiare
delle tariffe incentivanti
1. Possono beneficiare delle tariffe di
cui all'art. 6 e del premio
di cui all'art. 7:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unita' abitative e/o
di edifici.
Art. 4.
Requisiti dei componenti e degli
impianti ai fini
dell'accesso alle tariffe incentivanti
1. Nei limiti stabiliti all'art. 13,
l'accesso alle tariffe
incentivanti di cui all'art. 6 e al
premio di cui all'art. 7 e'
consentito a condizione che gli impianti
fotovoltaici rispettino i
requisiti di cui ai successivi commi e
sempreche' i medesimi impianti
non abbiano beneficiato delle tariffe
incentivanti introdotte dai
decreti interministeriali 28 luglio 2005
e 6 febbraio 2006.
2. La potenza nominale degli impianti
deve essere non inferiore a 1
kW.
3. Gli impianti fotovoltaici devono
essere entrati in esercizio in
data successiva alla data di entrata in
vigore del provvedimento di
cui all'art. 10, comma 1, a seguito di
interventi di nuova
costruzione, rifacimento totale o
potenziamento. Gli impianti entrati
in esercizio a seguito di potenziamento
possono accedere alle tariffe
incentivanti limitatamente alla
produzione aggiuntiva ottenuta a
seguito dell'intervento di
potenziamento, e non possono accedere al
premio di cui all'art. 7.
4. Gli impianti fotovoltaici e i
relativi componenti devono essere
conformi alle norme tecniche richiamate
nell'allegato 1 e devono
essere realizzati con componenti di
nuova costruzione o comunque non
gia' impiegati in altri impianti.
5. Gli impianti fotovoltaici devono
ricadere tra le tipologie di
cui all'art. 2, comma 1, lettere b1),
b2) e b3).
6. Gli impianti fotovoltaici devono
essere collegati alla rete
elettrica o a piccole reti isolate. Ogni
singolo impianto
fotovoltaico dovra' essere
caratterizzato da un unico punto di
connessione alla rete elettrica, non
condiviso con altri impianti
fotovoltaici.
7. Sono ammessi alle tariffe
incentivanti previste dal presente
decreto anche gli impianti entrati in
esercizio nel periodo
intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e
la data di entrata in vigore
del provvedimento di cui all'art. 10,
comma 1, sempreche' realizzati
nel rispetto delle disposizioni dei
decreti interministeriali
28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e
sempreche' tali impianti non
beneficino e non abbiano beneficiato
delle tariffe di cui ai medesimi
decreti interministeriali. Ai predetti
impianti compete, in relazione
alla potenza nominale dei medesimi, la
tariffa prevista dall'art. 6,
relativa agli impianti che entrano in
esercizio nel 2007.
8. Per gli impianti di cui al comma 7,
la richiesta di concessione
della pertinente tariffa incentivante
deve essere inoltrata entro
novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del provvedimento di
cui all'art. 10, comma 1, a pena la
decadenza del diritto alle
tariffe incentivanti. La richiesta e'
corredata della documentazione
finale di entrata in esercizio elencata
nell'allegato 4, con le
seguenti varianti al punto 5 del
medesimo allegato:
a) il testo del punto c) e' sostituito
dal seguente: «conformita'
dell'impianto alle disposizioni
dell'art. 4 del decreto
interministeriale 28 luglio 2005, come
modificato dal decreto
interministeriale 6 febbraio 2006»;
b) il testo del punto g) e' sostituito
dal seguente:
«g1) di non incorrere in condizioni che,
ai sensi del decreto
interministeriale 28 luglio 2005, art.
10, commi da 2 a 5, comportano
la non applicabilita' o la non
compatibilita' con le tariffe di cui
all'art. 6;
g2) di beneficiare [o non beneficiare]
della detrazione fiscale
richiamata all'art. 2, comma 5, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289,
ivi incluse proroghe e modificazioni
della medesima detrazione, il
cui beneficio comporta una riduzione del
30% delle tariffe
incentivanti riconosciute».
9. Con successivo decreto sono
determinati i criteri per
l'incentivazione della produzione di
energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica della fonte
solare in impianti non collegati
alla rete elettrica o a piccole reti
isolate.
Art. 5.
Procedure per l'accesso alle tariffe
incentivanti
1. Il soggetto che intende realizzare un
impianto fotovoltaico e
accedere alle tariffe incentivanti di
cui all'art. 6 inoltra al
gestore di rete il progetto preliminare
dell'impianto e richiede al
medesimo gestore la connessione alla
rete ai sensi dell'art. 9,
comma 1, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e di quanto
previsto dall'art. 14 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n.
387. Nel caso di impianti di potenza
nominale non inferiore a 1 kW e
non superiore a 20 kW, il soggetto
precisa se intende avvalersi o
meno del servizio di scambio sul posto
per l'energia elettrica
prodotta.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas definisce le
modalita' e le tempistiche secondo le
quali il gestore di rete
comunica il punto di consegna ed esegue
la connessione dell'impianto
alla rete elettrica, prevedendo penali
nel caso di mancato rispetto e
definendo le modalita' con le quali tali
condizioni si applicano
anche agli impianti che hanno acquisito
il diritto alle tariffe
incentivanti ai sensi dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e
6 febbraio 2006. Nelle more di tali
provvedimenti valgono, per quanto
applicabili, le norme vigenti.
3. A impianto ultimato, il soggetto che
ha realizzato l'impianto
trasmette al gestore di rete
comunicazione di ultimazione dei lavori.
4. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in esercizio
dell'impianto il soggetto responsabile
e' tenuto a far pervenire al
soggetto attuatore richiesta di
concessione della pertinente tariffa
incentivante, unitamente alla
documentazione finale di entrata in
esercizio elencata nell'allegato 4,
fatte salve integrazioni definite
nel provvedimento di cui all'art. 10,
comma 1. Il mancato rispetto
dei termini di cui al presente comma
comporta la non ammissibilita'
alle tariffe incentivanti di cui
all'art. 6.
5. Entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta
di cui al comma 4, completa di tutta la
documentazione ivi
richiamata, il soggetto attuatore,
verificato il rispetto delle
disposizioni del presente decreto e
tenuto conto di quanto previsto
all'art. 6, comunica al soggetto
responsabile la tariffa
riconosciuta.
6. Le modalita' di erogazione della
tariffa di cui all'art. 6 e del
premio di cui all'art. 7 sono fissate
nel provvedimento di cui
all'art. 10, comma 1.
7. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del
decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, per la
costruzione e l'esercizio di
impianti fotovoltaici per i quali non e'
necessaria alcuna
autorizzazione, come risultante dalla
legislazione nazionale o
regionale vigente in relazione alle
caratteristiche e alla ubicazione
dell'impianto, non si da' luogo al
procedimento unico di cui all'art.
12, comma 4, del medesimo decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, ed e' sufficiente per gli stessi
impianti la dichiarazione di
inizio attivita'. Qualora sia necessaria
l'acquisizione di un solo
provvedimento autorizzativo comunque
denominato, l'acquisizione del
predetto provvedimento sostituisce il
procedimento unico di cui
all'art. 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387. Le
predette previsioni si applicano anche
agli impianti che hanno
acquisito il diritto alle tariffe
incentivanti ai sensi dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6
febbraio 2006.
8. Gli impianti di cui all'art. 2, comma
1, lettere b2) e b3),
nonche', ai sensi dell'art. 52 del
decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici
di potenza non superiore a 20
kW sono considerati impianti non
industriali e conseguentemente non
sono soggetti alla verifica ambientale
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile
1996 come modificato ed
integrato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri
3 settembre 1999, sempreche' non ubicati
in aree protette.
9. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del
decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, anche gli
impianti fotovoltaici possono
essere realizzati in aree classificate
agricole dai vigenti piani
urbanistici senza la necessita' di
effettuare la variazione di
destinazione d'uso dei siti di
ubicazione dei medesimi impianti
fotovoltaici.
10. Il soggetto attuatore predispone una
piattaforma informatica
per le comunicazioni tra i soggetti
responsabili e lo stesso soggetto
attuatore, anche relative al premio di
cui all'art. 7.
Art. 6.
Tariffe incentivanti e periodo di
diritto
1. L'energia elettrica prodotta da
impianti fotovoltaici,
realizzati in conformita' al presente
decreto ed entrati in esercizio
nel periodo intercorrente tra la data di
emanazione del provvedimento
di cui all'art. 10, comma 1, e il 31
dicembre 2008, ha diritto a una
tariffa incentivante che, in relazione
alla potenza nominale e alla
tipologia dell'impianto, di cui all'art.
2, comma 1, lettere b1), b2)
e b3), assume il valore di cui alla
successiva tabella (valori in
euro/kWh prodotto dall'impianto
fotovoltaico). La tariffa individuata
sulla base della medesima tabella e'
riconosciuta per un periodo di
venti anni a decorrere dalla data di
entrata in esercizio
dell'impianto ed e' costante in moneta
corrente in tutto il periodo
di venti anni.
=====================================================================
| | 1 | 2 | 3
=====================================================================
| Potenza |Impianti di cui |Impianti di
cui |Impianti di cui
| nominale | all'art. 2, | all'art. 2, |
all'art. 2,
|dell'impianto P|comma 1, lettera|comma
1, lettera|comma 1, lettera
| (kW) | b1) | b2) | b3)
---------------------------------------------------------------------
| 1 minore o | | |
| uguale a | | |
| P minore o | | |
A)| uguale a 3 | 0,40 | 0,44 | 0,49
---------------------------------------------------------------------
| 3 < P minore| | |
B)| o uguale a 20 | 0,38 | 0,42 | 0,46
---------------------------------------------------------------------
C)| P > 20 | 0,36 | 0,40 | 0,44
2. L'energia elettrica prodotta da
impianti fotovoltaici,
realizzati in conformita' al presente
decreto ed entrati in esercizio
in ciascuno degli anni del periodo
intercorrente tra il 1° gennaio
2009 e il 31 dicembre 2010, ha diritto,
in relazione alla potenza
nominale e alla tipologia dell'impianto,
alla tariffa incentivante di
cui al comma 1, decurtata del 2% per
ciascuno degli anni di
calendario successivi al 2008 con
arrotondamento commerciale alla
terza cifra decimale, fermo restando il
periodo di venti anni. Il
valore della tariffa e' costante in
moneta corrente nel predetto
periodo di venti anni.
3. Con successivi decreti del Ministro
dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
e del mare, d'intesa con la Conferenza
unificata, da emanare con
cadenza biennale a decorrere dal 2009,
sono ridefinite le tariffe
incentivanti per gli impianti che
entrano in esercizio negli anni
successivi al 2010, tenendo conto
dell'andamento dei prezzi dei
prodotti energetici e dei componenti per
gli impianti fotovoltaici,
nonche' dei risultati delle attivita' di
cui agli articoli 14 e 15.
In assenza dei predetti decreti
continuano ad applicarsi, per gli
anni successivi al 2010, le tariffe
fissate dal presente decreto per
gli impianti che entrano in esercizio
nell'anno 2010.
4. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono
incrementate del 5% con
arrotondamento commerciale alla terza
cifra decimale nei seguenti
casi:
a) per impianti fotovoltaici ricadenti
nelle righe B) e C),
colonna 1, della tabella riportata al
comma 1, i cui soggetti
responsabili impiegano l'energia
prodotta dall'impianto con modalita'
che consentano ai medesimi soggetti di
acquisire, con riferimento al
solo impianto fotovoltaico, il titolo di
autoproduttore di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e
successive modificazioni e integrazioni;
b) per gli impianti il cui soggetto
responsabile e' una scuola
pubblica o paritaria di qualunque ordine
e grado o una struttura
sanitaria pubblica;
c) per gli impianti integrati, ai sensi
dell'art. 2, comma 1,
lettera b3), in superfici esterne degli
involucri di edifici,
fabbricati, strutture edilizie di
destinazione agricola, in
sostituzione di coperture in eternit o
comunque contenenti amianto;
d) per gli impianti i cui soggetti
responsabili sono enti locali
con popolazione residente inferiore a
5000 abitanti sulla base
dell'ultimo censimento Istat.
5. Il diritto all'incremento di cui a
una delle lettere a), b), c)
e d) del comma 4 non e' cumulabile con
gli incrementi delle altre
lettere dello stesso comma 4.
6. Sono fatti salvi gli obblighi
previsti dalla normativa fiscale
in materia di produzione di energia
elettrica.
Art. 7.
Premio per impianti fotovoltaici
abbinati ad un uso efficiente
dell'energia
1. Gli impianti fotovoltaici che
accedono alle tariffe incentivanti
ai sensi del presente decreto, operanti
in regime di scambio sul
posto e destinati ad alimentare, anche
parzialmente, utenze ubicate
all'interno o comunque asservite a
unita' immobiliari o edifici, come
definiti dall'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 e successive modificazioni
e integrazioni, possono
beneficiare di un premio aggiuntivo con
le modalita' e alle
condizioni di cui ai successivi commi.
2. Il diritto al premio di cui al comma
1 ricorre qualora il
soggetto responsabile si doti di un
attestato di certificazione
energetica relativo all'edificio o
unita' immobiliare, di cui al
decreto legislativo citato al comma 1,
comprendente anche
l'indicazione di possibili interventi
migliorativi delle prestazioni
energetiche dell'edificio o dell'unita'
immobiliare, e,
successivamente alla data di entrata in
esercizio dell'impianto
fotovoltaico, effettui interventi tra
quelli individuati nella
medesima certificazione energetica che
conseguano, al netto dei
miglioramenti conseguenti alla
installazione dell'impianto
fotovoltaico, una riduzione di almeno il
10% dell'indice di
prestazione energetica dell'edificio o
unita' immobiliare rispetto al
medesimo indice come individuato nella
certificazione energetica.
Fino alla data di entrata in vigore
delle Linee guida nazionali per
la certificazione energetica degli
edifici, di cui all'art. 6,
comma 9, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni e integrazioni,
l'attestato di certificazione
energetica e' sostituito dall'attestato
di qualificazione energetica
di cui al medesimo decreto legislativo.
3. L'avvenuta esecuzione degli
interventi e l'ottenimento della
riduzione del fabbisogno di energia di
cui al comma 2 sono dimostrati
mediante produzione di nuova
certificazione energetica dell'edificio
o unita' immobiliare, con le stesse
modalita' di cui al comma 2.
4. A seguito dell'esecuzione degli
interventi, il soggetto
responsabile trasmette al soggetto
attuatore le certificazioni
energetiche dell'edificio o unita'
immobiliare, di cui ai commi 2 e
3, chiedendo il riconoscimento del
premio.
5. Il premio e' riconosciuto a decorrere
dall'anno solare
successivo alla data di ricevimento
della domanda di cui al comma 4,
e consiste in una maggiorazione
percentuale della tariffa
riconosciuta, di cui all'art. 6, in
misura pari alla meta' della
percentuale di riduzione del fabbisogno
di energia conseguita e
dimostrata come previsto al comma 3, con
arrotondamento commerciale
alla terza cifra decimale. La
maggiorazione predetta non puo' in ogni
caso eccedere il 30% della tariffa
incentivante riconosciuta alla
data di entrata in esercizio
dell'impianto fotovoltaico. La tariffa
incentivante maggiorata e' riconosciuta
per l'intero periodo residuo
di diritto alla tariffa incentivante.
6. L'esecuzione di nuovi interventi che
conseguano una riduzione di
almeno il 10% dell'indice di prestazione
energetica dell'edificio o
unita' immobiliare rispetto al medesimo
indice antecedente ai nuovi
interventi rinnovano il diritto al
premio, con le medesime modalita'
di cui ai commi precedenti, fermo
restando il limite massimo del 30%
di cui al comma 5.
7. La cessione congiunta dell'edificio o
unita' immobiliare e
dell'impianto fotovoltaico che ha
diritto al premio di cui al
presente articolo comporta la
contestuale cessione del diritto alla
tariffa incentivante e al premio per il
residuo periodo di diritto.
8. Il premio di cui al comma 1 compete
altresi', nella misura del
30% di cui al comma 5, agli impianti
operanti in regime di scambio
sul posto, destinati ad alimentare,
anche parzialmente, utenze
ubicate all'interno o comunque asservite
a unita' immobiliari o
edifici, come definiti dall'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni e integrazioni,
qualora le predette unita' immobiliari o
edifici siano stati
completati successivamente alla data di
entrata in vigore del
presente decreto e conseguano, sulla
base di idonea certificazione,
un indice di prestazione energetica
dell'edificio o unita'
immobiliare inferiore di almeno il 50%
rispetto ai valori riportati
nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del
decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 8.
Ritiro e valorizzazione dell'energia
elettrica
prodotta dagli impianti fotovoltaici
1. L'energia elettrica prodotta da
impianti fotovoltaici di potenza
nominale non superiore a 20 kW puo'
beneficiare della disciplina
dello scambio sul posto. Tale disciplina
continua ad applicarsi dopo
il termine del periodo di diritto alla
tariffa incentivante di cui
all'art. 6.
2. L'energia elettrica prodotta da
impianti fotovoltaici che non
beneficiano della disciplina dello
scambio sul posto, qualora immessa
nella rete elettrica, e' ritirata con le
modalita' e alle condizioni
fissate dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas ai sensi
dell'art. 13, comma 3, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, ovvero ceduta sul mercato.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono
aggiuntivi alle tariffe di
cui all'art. 6 e al premio di cui
all'art. 7.
Art. 9.
Condizioni per la cumulabilita' di
incentivi
1. Le tariffe incentivanti di cui
all'art. 6 e il premio di cui
all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita'
prodotta da impianti
fotovoltaici per la cui realizzazione
siano o siano stati concessi
incentivi pubblici di natura nazionale,
regionale, locale o
comunitaria in conto capitale e/o in
conto interessi con
capitalizzazione anticipata, eccedenti
il 20% del costo
dell'investimento. Le tariffe
incentivanti di cui all'art. 6 e il
premio di cui all'art. 7 sono
applicabili all'elettricita' prodotta
da impianti fotovoltaici per la cui
realizzazione siano o siano stati
concessi incentivi pubblici di natura
locale, regionale o comunitaria
in conto capitale e/o in conto interessi
con capitalizzazione
anticipata, nel solo caso in cui il
soggetto responsabile
dell'edificio sia una scuola pubblica o
paritaria di qualunque ordine
e grado o una struttura sanitaria
pubblica.
2. Le tariffe incentivanti di cui
all'art. 6 e il premio di cui
all'art. 7 non sono cumulabili con:
a) i certificati verdi di cui all'art.
2, comma 1, lettera o),
del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387;
b) i titoli derivanti dalla applicazione
delle disposizioni
attuative dell'art. 9, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e dell'art. 16, comma 4,
del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164.
3. Le tariffe incentivanti di cui
all'art. 6 e il premio di cui
all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita'
prodotta da impianti
fotovoltaici realizzati ai fini del
rispetto di obblighi discendenti
dal decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, e successive
modificazioni e integrazioni, o dalla
legge 27 dicembre 2006, n. 296,
entrati in esercizio in data successiva
al 31 dicembre 2010.
4. Le tariffe incentivanti di cui
all'art. 6 e il premio di cui
all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita'
prodotta da impianti
fotovoltaici per i quali sia stata
riconosciuta o richiesta la
detrazione fiscale richiamata all'art.
2, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, anche nel caso
di proroghe e modificazioni
della medesima detrazione.
5. Resta fermo il diritto al beneficio
della riduzione dell'imposta
sul valore aggiunto per gli impianti
facenti uso di energia solare
per la produzione di calore o energia,
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e al decreto del
Ministro delle finanze 29 dicembre 1999.
6. Ai sensi dell'art. 7, comma 2,
lettera d), del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le
tariffe incentivanti erogate
ai sensi del presente decreto, ivi
inclusi il premio di cui all'art.
7 e i benefici di cui all'art. 8, sono
finalizzate a garantire una
equa remunerazione dei costi di
investimento e di esercizio degli
impianti fotovoltaici.
Art. 10.
Modalita' per l'erogazione
dell'incentivazione
1. Con provvedimento emanato entro
sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto,
l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas aggiorna i
provvedimenti emanati in attuazione dei
decreti interministeriali 28 luglio 2005
e 6 febbraio 2006, al fine
di stabilire le modalita', i tempi e le
condizioni per l'erogazione
delle tariffe incentivanti di cui
all'art. 6 e del premio di cui
all'art. 7, nonche' per la verifica del
rispetto delle disposizioni
del presente decreto, con particolare
riferimento a quanto previsto
agli articoli 5 e 11.
2. Con propri provvedimenti l'Autorita'
per l'energia elettrica e
il gas determina le modalita' con le
quali le risorse per
l'erogazione delle tariffe incentivanti
di cui all'art. 6 e del
premio di cui all'art. 7, nonche' per la
gestione delle attivita'
previste dal presente decreto, trovano
copertura nel gettito della
componente tariffaria A3 delle tariffe
dell'energia elettrica.
Art. 11.
Verifiche e controlli
1. Fatte salve le altre conseguenze
disposte dalla legge, false
dichiarazioni inerenti le disposizioni
del presente decreto
comportano la decadenza dal diritto alla
tariffa incentivante
sull'intera produzione e per l'intero
periodo di diritto alla stessa
tariffa incentivante, nonche' la
decadenza dal diritto al premio di
cui all'art. 7. Il soggetto attuatore
definisce e attua modalita' per
il controllo, anche mediante verifiche
sugli impianti, di quanto
dichiarato dai soggetti responsabili.
Art. 12.
Obiettivo di potenza nominale da
installare
1. L'obiettivo nazionale di potenza
nominale fotovoltaica cumulata
da installare e' stabilito in 3000 MW
entro il 2016.
Art. 13.
Limite massimo della potenza elettrica
cumulativa di tutti gli
impianti che possono ottenere le tariffe
incentivanti
1. Il limite massimo della potenza
elettrica cumulativa di tutti
gli impianti che, ai sensi del presente
decreto, possono ottenere le
tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e
il premio di cui all'art. 7
e' stabilito in 1200 MW, fatto salvo
quanto previsto al comma 2.
2. In aggiunta agli impianti che
concorrono al raggiungimento della
potenza elettrica cumulativa di cui al
comma 1, hanno diritto alle
tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e
al premio di cui all'art. 7
tutti gli impianti che entrano in
esercizio entro quattordici mesi
dalla data, comunicata dal soggetto
attuatore sul proprio sito
internet, nella quale verra' raggiunto
il limite di potenza di 1200
MW di cui al comma 1. Il predetto
termine di quattordici mesi e'
elevato a ventiquattro mesi per i soli
impianti i cui soggetti
responsabili sono soggetti pubblici.
3. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente
decreto, il soggetto attuatore pubblica
sul proprio sito internet e
aggiorna con continuita' la potenza
cumulata degli impianti entrati
in esercizio nell'ambito dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005
e 6 febbraio 2006 e, separatamente, la
potenza cumulata degli
impianti entrati in esercizio
nell'ambito del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del
mare, da adottarsi entro i sei mesi
successivi alla data di
raggiungimento del limite di cui al
comma 1, sono determinate le
misure per il conseguimento
dell'obiettivo di cui all'art. 12.
Art. 14.
Monitoraggio della diffusione,
divulgazione
dei risultati e attivita' di
informazione
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il
soggetto attuatore
trasmette al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, alle regioni
e province autonome, all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas e
all'Osservatorio di cui all'art. 16 del
decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto
relativo all'attivita' eseguita
e ai risultati conseguiti a seguito
dell'attuazione dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6
febbraio 2006 e del presente
decreto.
2. Con separato riferimento ai decreti
interministeriali 28 luglio
2005 e 6 febbraio 2006 e al presente
decreto, il rapporto di cui al
comma 1 fornisce, per ciascuna regione e
provincia autonoma e per
ciascuna tipologia di impianto,
l'ubicazione degli impianti
fotovoltaici, la potenza annualmente
entrata in esercizio, la
relativa produzione energetica, i valori
delle tariffe incentivanti
erogate, l'entita' cumulata delle
tariffe incentivanti erogate in
ciascuno degli anni precedenti e ogni
altro dato ritenuto utile.
3. Qualora, entro i trenta giorni
successivi alla data di
trasmissione, il soggetto attuatore non
riceva osservazioni del
Ministero dello sviluppo economico o del
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare,
il rapporto di cui al comma 1
e' reso pubblico.
4. Il soggetto attuatore pubblica sul
proprio sito una raccolta
fotografica esemplificativa degli
impianti fotovoltaici entrati in
esercizio, avvalendosi delle foto
trasmesse ai sensi dell'art. 5,
comma 4.
5. Anche ai fini di quanto previsto
all'art. 15, il soggetto
attuatore e l'ENEA organizzano, su un
campione significativo di
impianti i cui soggetti responsabili
sono soggetti pubblici e in modo
da rappresentare le diverse tecnologie e
applicazioni, un sistema di
rilevazione dei dati tecnologici e di
funzionamento. Il medesimo
soggetto attuatore, attraverso uno
specifico protocollo d'intesa con
il Ministero della pubblica istruzione,
con l'ANCI, con l'UPI e con
l'UNCEM, organizza un sistema
tecnico-operativo al fine di
facilitare, per gli istituti scolastici
interessati, l'avvio delle
procedure per la richiesta delle tariffe
incentivanti secondo le
modalita' previste all'art. 5.
6. Il soggetto attuatore promuove azioni
informative finalizzate a
favorire la corretta conoscenza del
meccanismo di incentivazione e
delle relative modalita' e condizioni di
accesso, di cui al presente
decreto, rivolte anche ai soggetti
pubblici, anche congiuntamente al
protocollo di intesa di cui al comma 5,
e ai soggetti che possono
finanziare gli impianti.
Art. 15.
Monitoraggio tecnologico e promozione
dello sviluppo delle tecnologie
1. L'ENEA, coordinandosi con il soggetto
attuatore, effettua un
monitoraggio tecnologico al fine di
individuare le prestazioni delle
tecnologie impiegate per la
realizzazione degli impianti
fotovoltaici
realizzati nell'ambito dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e
6 febbraio 2006 e nell'ambito del
presente decreto, segnalando le
esigenze di innovazione tecnologica. Un
rapporto annuale in merito,
comprendente anche l'analisi degli
indici di prestazione degli
impianti aggregati per zone, per
tecnologia dei moduli fotovoltaici e
del gruppo di conversione della corrente
continua in corrente
alternata e per tipologia degli impianti
medesimi e' trasmesso, entro
il 31 dicembre di ogni anno, al
Ministero dello sviluppo economico e
al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
2. Al fine di favorire lo sviluppo di
tecnologie innovative per la
conversione fotovoltaica che permettano
anche l'aumento
dell'efficienza di conversione dei
componenti e degli impianti, anche
sulla base delle attivita' di cui al
comma 1 e all'art. 14, il
Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con
la Conferenza unificata, adotta gli atti
necessari per promuovere lo
sviluppo delle predette tecnologie e
delle imprese, nel limite di una
potenza nominale di 100 MW, aggiuntiva
rispetto alla potenza di cui
all'art. 13, commi 1 e 2.
Art. 16.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e
6 febbraio 2006 si continuano ad
applicare esclusivamente agli
impianti fotovoltaici che hanno gia'
acquisito, entro il 2006, il
diritto alle tariffe incentivanti
stabilite dai medesimi decreti. A
tali fini, in entrambi i commi 2 e 3
dell'art. 2 del decreto
interministeriale 6 febbraio 2006 le
parole «per ciascuno degli anni
dal 2006 al 2012 inclusi» sono cosi'
sostituite: «fino al 2006
incluso».
2. I soggetti che hanno acquisito il
diritto alle tariffe
incentivanti ai sensi dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e
6 febbraio 2006 devono far pervenire al
soggetto attuatore le
comunicazioni di inizio lavori, fine
lavori, entrata in esercizio
entro novanta giorni dalle rispettive
scadenze previste dall'art. 8
del decreto interministeriale 28 luglio
2005. Qualora le date di
inizio lavori, fine lavori, entrata in
esercizio siano antecedenti
alla data di entrata in vigore del
presente decreto e non siano gia'
state comunicate, il predetto termine di
novanta giorni decorre dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. In caso di decadenza o di rinuncia al
diritto da parte di
soggetti che sono stati ammessi a
beneficiare delle tariffe
incentivanti introdotte dai decreti
interministeriali 28 luglio 2005
e 6 febbraio 2006 non si da' luogo, a
decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente provvedimento, a
scorrimento dei relativi
elenchi o graduatorie.
4. La potenza resa disponibile a seguito
della decadenza del
diritto alle tariffe incentivanti di cui
ai decreti interministeriali
28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, o a
seguito della mancata
realizzazione degli impianti, e' da
considerarsi compresa nel limite
di cui al precedente art. 13, comma 1.
5. I termini fissati per l'inizio dei
lavori e per la conclusione
dei lavori di realizzazione degli
impianti fotovoltaici ammessi alle
tariffe incentivanti ai sensi dei
decreti interministeriali 28 luglio
2005 e 6 febbraio 2006, possono essere
posticipati, su richiesta del
soggetto responsabile al soggetto
attuatore, per un periodo di tempo
non superiore a sei mesi, esclusivamente
in caso di comprovato
ritardo nel rilascio delle necessarie
autorizzazioni alla costruzione
e all'esercizio dell'impianto, non
imputabile al soggetto
responsabile.
6. Fermo restando quanto disposto
all'art. 4, comma 7, i soggetti
che hanno presentato domande di accesso
alle tariffe incentivanti
introdotte dai decreti interministeriali
28 luglio 2005 e 6 febbraio
2006 e che non sono stati ammessi a
beneficiare delle medesime
tariffe a causa dell'esaurimento della
potenza limite annuale
disponibile, non hanno alcuna priorita'
ai fini dell'accesso alle
tariffe incentivanti di cui al presente
decreto. Tali soggetti,
possono accedere alle tariffe
incentivanti di cui al presente decreto
nel rispetto delle relative
disposizioni.
7. Il presente decreto entra in vigore
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